Dal Parlamento Europeo
Risoluzione sulla parità di diritti
per gli omosessuali nella Comunità.
(doc. A3-0028/94)
Il Parlamento europeo, nell'affrontare il tema dei diritti degli omosessuali, ha approvato nel febbraio
1994 la seguente Risoluzione:
Il Parlamento europeo,
- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
a) Black e Jensen su una discriminazione in relazione alla libera circolazione (B3-0884/92),
B) Bettini e altri sul riconoscimento delle unioni civili per le coppie formate da individui dello stesso sesso
(B3-1079/921),
C) Lomas sui diritti civili per omosessuali e lesbiche (B3-1186/93),
- vista la propria risoluzione del 13 marzo 1984 sulla discriminazione sessuale nel luogo di lavoro (1),
- vista la propria risoluzione del 15 maggio 1991 su un piano d'azione nel quadro del programma
1991-1993 "L'Europa contro l'AIDS" (2),
- viste le proprie raccomandazioni riguardo alle molestie sessuali sul luogo di lavoro e le relative
disposizioni per la protezione degli omosessuali,
- vista la relazione "Homosexuality, a Community Issue" ("omosessualità, un problema comunitario"),
presentata dalla Commissione, sulle conseguenze per gli omosessuali della realizzazione del mercato interno
europeo,
- vista la propria risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo (3),
- viste le discriminazioni legali ancora esistenti in taluni Stati membri nei confronti degli omosessuali e delle
lesbiche,
- visto il progetto di direttiva per la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nel
mondo del lavoro e in altri ambiti giuridici, elaborate dall'associazione tedesca degli omosessuali SVD,
- vista la legge sulla "unione registrata" in Danimarca ed altre leggi contro la discriminazione degli
omosessuali,
- visto l'articolo 28 del "Local Government Bill" nel Regno Unito,
- visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0028/94),
A. considerando il suo impegno per la parità di trattamento di tutte le cittadine e tutti i cittadini
indipendentemente dal loro orientamento sessuale,
B. considerando che, ciononostante, in molti settori della società le lesbiche e gli omosessuali sono tutt'ora
esposti, spesso fin dalla prima giovinezza, a derisione, intimidazioni, discriminazioni e perfino a violenze,
D. considerando che in molti Stati membri i mutamenti sociali richiedono un corrispondente adeguamento
delle vigenti norme civili, penali e amministrative, affinché possano essere eliminate le discriminazioni dovute
alle tendenze sessuali, e che in alcuni Stati membri tali adeguamenti sono stati già realizzati,
E. considerando che l'applicazione da parte degli Stati membri di norme discriminanti in alcuni settori nei
quali vige il diritto comunitario comporta una violazione dei principi fondamentali dei trattati comunitari e
dell'Atto unico, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione ai sensi dell'articolo 3 del trattato CE,
F. considerando la responsabilità della Comunità europea, nell'ambito della sua attività e delle sue
competenze, per la parità di trattamento di tutte le cittadine e tutti i cittadini indipendentemente dalle loro
tendenze sessuali,
Considerazioni generali
1. ribadisce la convinzione che tutti i cittadini debbano ricevere lo stesso trattamento, indipendentemente
dalle loro tendenze sessuali;
2. ritiene che la Comunità europea abbia il dovere, in tutte le norme giuridiche già adottate e che
verranno adottate in futuro, di dare realizzazione al principio della parità di trattamento delle persone
indipendentemente dalle loro tendenze sessuali;
3. è convinto altresì che la tutela dei diritti dell'uomo debba trovare più efficace espressione nei trattati
comunitari e invita pertanto le istituzioni della Comunità a predisporre, nel quadro della riforma istituzionale
prevista per il 1996, la creazione di un organismo europeo che possa garantire l'attuazione della parità di
trattamento senza distinzione di nazionalità, convinzioni religiose, colore della pelle, sesso, tendenza sessuale o
altre caratteristiche;
4. invita la Commissione e il Consiglio, quale primo passo verso una maggiore tutela dei diritti dell'uomo, a
procedere all'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
come previsto dal programma di lavoro della Comunità per il 1990;
Agli Stati membri
5. invita gli Stati membri ad abolire tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discriminano i rapporti
sessuali tra persone dello stesso sesso;
6. chiede che i limiti d'età stabiliti a fini di salvaguardia siano uguali per i rapporti omosessuali e per quelli
eterosessuali;
7. chiede che nelle norme giuridiche e amministrative si eviti la disparità di trattamento delle persone con
orientamento omosessuale;
8. rivolge un appello al Regno Unito affinché abolisca le disposizioni discriminatorie volte a impedire una
presunta propagazione dell'omosessualità, ripristinando quindi la libertà di opinione, di stampa, di
informazione e di espressione scientifica e artistica per le cittadine e i cittadini omosessuali e per tutto ciò che
riguarda il tema "omosessualità"; invita tutti gli stati membri a rispettare in futuro tali diritti alla libertà di
opinione;
9. chiede agli Stati membri di adottare misure e di intraprendere campagne, in cooperazione con le
organizzazioni nazionali degli omosessuali, contro gli atti di violenza di cui sono vittime in misura crescente gli
omosessuali e di assicurare che gli autori di tali atti di violenza vengano sottoposti a procedimento giudiziario;
10. invita gli Stati membri ad adottare misure e intraprendere compagne, in cooperazione con le
organizzazioni nazionali degli omosessuali, contro tutte le forme di discriminazione sociale nei confronti degli
omosessuali;
11. raccomanda agli Stati membri di prendere misure per assicurare che le organizzazioni sociali e culturali
di donne e uomini omosessuali accedano ai fondi nazionali sulla stessa base di altre organizzazioni sociali e
culturali, che le loro domande siano valutate secondo gli stessi criteri applicati alle domande di altre
organizzazioni e che non risultano penalizzate dal fatto di essere organizzazioni di donne e uomini omosessuali;
Alla Commissione
12. chiede alla Commissione di presentare una proposta di raccomandazione sulla parità di diritti per gli
omosessuali;
13. ritiene che la base della raccomandazione debba essere la parità di trattamento per tutti i cittadini
comunitari, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, e la fine di ogni forma di discriminazione
giuridica fondata sull'orientamento sessuale; invita la Commissione a presentargli, a scadenza quinquennale,
una relazione sulle condizioni degli omosessuali di ambo i sessi nella Comunità;
14. ritiene che la raccomandazione dovrebbe come minimo cercare di porre fine
- ai diversi e discriminatori limiti di età per il consenso dell'atto sessuale a seconda che sia compiuto da
un omosessuale o da un eterosessuale,
- alla perseguibilità dell'omosessualità quale oltraggio al pubblico pudore e reato contro il buon costume,
- a qualsiasi forma di discriminazione in sede di diritto del lavoro e della funzione pubblica nonché in sede
di diritto penale, civile, contrattuale e commerciale,
- all'archiviazione elettronica di dati concernenti l'orientamento sessuale di un individuo, a sua insaputa e
senza il suo accordo, ovvero alla divulgazione non autorizzata o all'uso improprio di tali dati,
- agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente,
garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni,
- a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in
affidamento dei bambini;
15. invita la Commissione, in linea con il parere del Parlamento del 19 novembre 1993 sulla proposta di
regolamento che modifica lo statuto dei dipendenti, dalle Comunità europee nonché il regime applicabile agli
altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (4), a opporsi, nella sua
politica del personale, a ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale;
16. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.
Note:
1) GU C 104 del 16.4.1984, pag. 46.
2) GU C 158 del 17.6.1991, pag. 54.
3) GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.
4) Processo verbale della seduta, parte seconda, punto 4a.
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