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Medicina e Morale, 1 (1997), pp. 9 - 13


E. Sgreccia, La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina
 

La recente approvazione, nello scorso novembre, della "Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina " da parte del Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa va senz'altro ritenuta opportuna a fronte delle numerose sfide poste dal vorticoso progresso tecnologico in ambito biomedico, che trovano molti Stati privi di normativa. Si tratta, infatti, di una convenzione-quadro la cui ottica è evidentemente quella di orientare le legislazioni degli Stati, di porre delle garanzie certe a difesa dei diritti dell'uomo e del futuro della società, e certamente non può mirare soltanto a riconoscere le situazioni di fatto, in un ambito che è ritenuto oggi come il più carico di responsabilità per il futuro dell'umanità e la salvaguardia della persona. Si tratta, certamente, di un evento rilevante sotto varie prospettive e che non mancherà tuttavia di sollevare commenti ed opinioni disparate.

Altro fatto positivo che va registrato è che il testo in alcune sue parti si presenta, rispetto ai progetti precedenti, più suscettibile di raccogliere i consensi e più coerente con i precedenti documenti relativi ai Diritti dell'uomo richiamati nei consideranda iniziali: ad esempio circa la protezione di persone non capaci di consenso, il divieto di commercializzazione di parti del corpo umano, gli interventi sul genoma umano. Lo sforzo di approfondimento ha portato perciò a dei risultati rispetto alle prime proposte.

Tuttavia la "Convenzione di Bioetica", così è conosciuta dal pubblico dei media il documento in oggetto, non presenta solo luci ma, purtroppo, anche zone d'ombra su articoli di particolare rilevanza etica che vanno senz'altro evidenziate, pur tenendo in conto che si tratta di un progetto di "legge quadro" che prevede poi dei protocolli applicativi.

Le "omissioni"

Come è stato rilevato anche dalla Risoluzione della "Commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia " del Parlamento europeo del 26-7-1996 (doc. IT/RR/302/3020 16) la scelta dei temi appare incompleta e piuttosto arbitraria in relazione al fine e all'ambito della Convenzione stessa: non si dice nulla circa l'assistenza al morente (eutanasia e suicidio), il criterio di accertamento della morte, il trattamento dei feti dopo la morte procurata o spontanea, le questioni relative all'assegnazione delle risorse economiche in campo sanitario in ambito nazionale ed internazionale, i problemi relativi alla tossicodipendenza e all'AIDS, etc.

Particolarmente evasivo, inoltre, è il testo sui problemi della procreazione artificiale, cui si dedica soltanto l'articolo 14 e semplicemente per fare divieto alla selezione del sesso tramite l'impiego delle tecniche di procreazione artificiale. Vuol dire che tutto il resto è da demandare ad un protocollo specifico? Ma ci si aspettava per le legislazioni in corso nei vari Paesi che si evidenziassero alcuni precisi limiti specialmente sulla produzione di embrioni soprannumerari e sul loro congelamento (le recenti decisioni relative alla distruzione degli embrioni congelati in Inghilterra confermano la rilevanza del problema) e su altri punti importanti, come: la fecondazione della donna sola, la clonazione o divisione di embrioni, la procreazione della coppia omosessuale, la fecondazione eterologa o transpecifica etc.

Va detto anche che non si è tenuto in alcun conto la Risoluzione del Parlamento Europeo (PE) del 16 marzo 1986 sul tema della procreazione artificiale (doc. A2/372/88). In particolare in questo documento si afferma il dovere di proteggere la vita umana "fin dal momento della fecondazione " (considerando C) nonché il "diritto alla vita" (considerando D) e infine si chiede che nei procedimenti di procreazione sia evitato lo spreco di embrioni (artt. 4 e 5) e il surplus; si chiede cioè che siano fecondati soltanto gli embrioni che possano venire effettivamente impiantati.

Altra omissione è quella sul diritto di obiezione di coscienza - inserita a seguito dell'ultima discussione in Assemblea Parlamentare e poi cassata nel testo approvato - relativamente alle pratiche di ricerca "in vivo" e "in vitro" nonché sull'applicazione delle tecniche stesse di procreazione assistita.

E’ strano che il progetto riveli una grande sensibilità alle esigenze della soggettività individuale (consenso informato) e non recepisca sul piano generale un'istanza sostanziale della soggettività, riconosciuta ai professionisti medici e ricercatori in molti Paesi e talora come in Italia (cfr. Atti parlamentari, XI Legislatura, Camera dei Deputati, n. 1321), anche per la ricerca sugli animali.

Tralasciamo tuttavia in questo punto altre considerazioni circa il tema del rispetto dell'embrione umano, perché riguarda l'art. 18 che affronteremo più avanti.

Insufficienze e imperfezioni del testo

La prima e grave insufficienza, che è anche una sorta di paradosso, sta proprio nell'art. 1, che definisce l'oggetto e la finalità della Convenzione. Si parla dell'individuo umano con due terminologie distinte: 1’"essere umano" e la "persona umana", facendo emergere una differenza tra il contenuto dell'una e dell'altra espressione, perché per un verso si assicura "la protezione dell'essere umano nella sua dignità ed identità" mentre per altro verso si garantisce ad "ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali". E’ da supporre che per "essere umano" si voglia comprendere anche l'embrione nelle sue prime fasi, mentre per persona s'intenda il soggetto umano cui è conferito in una fase successiva il riconoscimento dei diritti all'integrità e alle altre libertà. Dunque all’"essere umano" embrione non competerebbero dei diritti veri e propri, neppure quello alla vita e all'integrità, ma gli verrebbe assicurata soltanto la protezione della dignità e dell'identità: i termini identità e dignità sono generici e si possono applicare anche al cadavere.

Riteniamo invece che all'essere umano vadano riconosciuti quanto meno i diritti fondamentali (propri di ogni essere umano), in particolare il diritto alla vita, di cui non si parla mai nel testo della Convenzione. Tale diritto, invece, è riconosciuto da altri documenti europei relativi agli stessi temi, come ad esempio afferma - oltre alla citata Risoluzione del PE del 16 marzo 1996 (artt. 4 e 6) - la Risoluzione del PE del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica, che ricorda la necessità di una protezione per lo zigote e chiede "una definizione dello status giuridico dell'embrione umano che garantisca la salvaguardia precisa dell'identità genetica" (artt. 29-31). Lo stesso diritto alla vita non viene negato in linea di principio neppure nelle leggi che autorizzano l'aborto (che viene giustificato come conflitto tra la vita della madre e la vita del feto).

Inoltre nel testo il divieto della discriminazione viene posto soltanto come garanzia della persona e non per 1’"essereumano", così che si potrebbe autorizzare implicitamente la discriminazione degli embrioni, per esempio a fini eugenistici e selettivi. Il principio di non discriminazione, fondato su quello di uguaglianza, cardine di tutti i diritti dell'uomo, va riferito all'essere dell" uomo e non già soltanto alla persona come è qui intesa. Come potrebbe essere rispettato il diritto di non discriminazione relativamente alle persone se, ad esempio, si discriminassero in precedenza tutti gli embrioni concepiti nel contesto di una etnia o di una tribù per una sorta di "pulizia etnica", o si stabilisse una prassi per cui tutti gli embrioni di sesso femminile venissero selezionati con o senza le tecniche di procreazione artificiale, ricorrendo ad esempio alla diagnostica prenatale o preimpiantatoria? Il principio di non discriminazione o lo si applica su ogni essere umano vivente fin dal suo concepimento, o altrimenti viene vanificato in toto.

L'articolo 18 relativo alla ricerca sugli embrioni in vitro presenta delle gravi insufficienze. La prima e più grave di esse, di ordine antropologico, sta nel fatto che non si dà una definizione dell'embrione né si dice quando ha inizio la sua costituzione e identità, lasciando aperte le ipotesi varie (non soltanto quelle del c.d. pre-embrione). Rimandare ad un protocollo aggiuntivo un tema di questo genere ci sembra un indizio di debolezza grave per tutto il testo della Convenzione. In ogni caso andrebbe aggiunto il divieto di produrre embrioni in soprannumero nei procedimenti di procreazione artificiale, embrioni che poi vengono di fatto e nella maggior parte destinati alla sperimentazione che ne comporta la perdita o la soppressione (dove va a finire la protezione della dignità dell'essere umano affermata all'art. 1?) Senza questo punto, infatti, non regge neppure la parte dell'articolo che recita la "tutela adeguata" dell'embrione: quando questi viene soppresso quale protezione rimane?

E’ vero che nello stesso articolo al comma b si fa divieto di produrre embrioni appositamente per la sperimentazione, ma questo non è sufficiente per la protezione dell’"essere umano".

E’ di grande importanza quanto è stato rilevato durante la discussione dell'articolo 18 da parte di alcuni delegati: le tecniche di procreazione artificiale vengono proposte per rimediare alla infertilità della coppia, ma poi, surrettiziamente, vengono utilizzate per la sperimentazione sugli embrioni.

E’ infine chiaro a tutti che, in assenza di un dichiarato diritto alla vita, l'articolo in oggetto risulta evanescente: quale sarebbe questa "tutela adeguata all'embrione"? Bisognerebbe in ogni caso precisare "un'adeguata protezione della vita e integrità dell'embrione". Va anche notato che - come per l'obiezione di coscienza - pure l'art. 18 era andato incontro a significative, seppur non risolutive, modifiche, successivamente stralciate nel testo finale.

Sorge perciò il legittimo dubbio che ragioni di "opportunità" politica abbiano alla fine prevalso in questo ambito così delicato per i destini futuri della convivenza civile, ambito che di tutto avrebbe necessità fuorché di compromessi su valori di fondo che riteniamo intangibili e che la Convenzione intenderebbe comprendere. La sensazione è che gli equilibri politici abbiano influenzato gli aspetti giuridici ed etici e questo costituisce, a nostro avviso, un segnale allarmante.